Statuto

STATUTO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA COSTITUZIONE – AFFILIAZIONE

Articolo 1 – Costituzione

1. È costituita un’ associazione sportiva dilettantistica, denominata “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS E PADEL LA LIMONAIA” che nel prosieguo del presente statuto è indicata con il termine “associazione”.

Articolo 2 – Sede

1. L’associazione ha sede legale e sportiva a Sesto Fiorentino (FI) in Viale XX Settembre 198.

Articolo 3 – Scopi

1. L’associazione è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.
2. L’associazione ha come finalità precipua l’esercizio in via stabile e principale della pratica agonistica del tennis e del padel e a carattere dilettantistico del tennis, del padel, del biliardo, beach volley e calcio a 5 sul territorio dello Stato italiano, organizzando attività sportive, compresa l’attività di formazione, la didattica per l’avviamento, l’aggiornamento ed il perfezionamento dello sport del tennis e del padel, attraverso a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un Campionato nazionale individuale od a squadre;
b) la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un torneo debitamente autorizzato
3. L’associazione ha inoltre tra le sue finalità l’organizzazione di attività sportive, sociali, culturali e ricreative.
4. Per raggiungere gli scopi sociali suddetti l’associazione potrà svolgere attività diverse così come previsto dall’art. 9 DLGS 36/2021 che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto di futura emanazione, fra gli altri a titolo esemplificativo e non esaustivo: gestire impianti sportivi, attività commerciali, e tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

Articolo 4 – Durata

1. La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 5 – Affiliazione

1. E’ previsto l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni nonché agli Statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo alla Federazione Italiana Tennis e Padel F.I.T.P. e delle discipline sportive associate o dell’ente di promozione sportiva cui la società o associazione intende affiliarsi.
2. La Associazione si impegna, inoltre, ad adempiere gli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T.P. e degli altri Affiliati, ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T.P. ed agli altri Affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T.P.
3. L’Associazione, dal momento della affiliazione, gli associati, i tesserati e gli atleti aggregati dal momento dell’ammissione alla Associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti F.I.T.P. e di ogni altra Federazione Sportiva e/o Ente di promozione sportiva cui viene presentata domanda di ammissione.
4. I componenti del Consiglio Direttivo, in carica al momento della cessazione di appartenenza alla F.I.T.P., sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T.P. ed agli altri Affiliati.

ASSOCIATI

Articolo 6 – Associati – Tesserati

1. L’associazione è composta dagli ASSOCIATI, ai quali sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell’ambito delle disposizioni dal presente statuto. Il numero degli associati è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
2. E’ prevista la categoria dei TESSERATI, Si intendono per Tesserati i soggetti, non soci, ammessi a frequentare le strutture e gli impianti sportivi della Società, al fine di praticare e per partecipare alle attività sportive dilettantistiche e ricreative di cui all’oggetto sociale, atleti che svolgono esclusivamente attività sportiva a favore dell’associazione e che non hanno diritto di voto; essi devono essere in possesso di tessera federale o dell’ente di promozione a cui l’associazione si è affiliata. L’Organo direttivo curerà la tenuta del libro/i dei tesserati, che potrà essere sostituito, ove possibile, dall’elenco dei tesserati rilasciato dagli Organismi Sportivi cui la società è affiliata. Da precisare che ci potranno essere varie categorie dei tesserati.
3. Tutti gli associati e i tesserati devono essere annualmente tesserati alla F.I.T.P. e/o altri Enti di promozione a cui l’associazione si è affiliata.

Articolo 7 – Ammissione all’associazione

1. L’ammissione all’associazione in qualità di associato o tesserato è subordinata alle seguenti condizioni:
a) presentazione della domanda che deve esplicitare in maniera chiara, nel caso si voglia diventare associato, la volontà di diventare associato, altrimenti senza specifiche particolari, si assumerà la qualifica di tesserato , con accettazione in entrambi i casi senza riserve del presente statuto;
b) ratifica della candidatura di associato da parte del Consiglio Direttivo;
c) pagamento della quota associativa e/o della quota/e tesseramento. La quota associativa/tesseramento è intrasmissibile e non rivalutabile;

Articolo 8 – Cessazione di appartenenza all’associazione

1. La qualifica di associato o tesserato si perde:
a) per dimissioni presentate per iscritto al consiglio direttivo;
b) per morosità, entro 30 gg dall’inizio dell’esercizio sociale se non avviene il pagamento della quota associativa/tesseramento il associato / tesserato perderà automaticamente la sua qualifica;
c) per radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto, previa contestazione all’interessato del fatto addebitatogli.

ORGANI SOCIALI

Articolo 9 – Organi sociali

1. Gli organi sociali sono :
a) l’Assemblea;
b) il Presidente;
c) il Consiglio direttivo;
2. Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto l’eventuale diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’associazione.
3. Le cariche sociali e gli incarichi sono ri-confermabili.

Articolo 10 – Assemblea

1. L’Assemblea degli associati è sovrana; è indetta dal Consiglio direttivo con avviso inviato agli associati aventi diritto, con qualsiasi mezzo, almeno otto giorni prima della data della riunione oppure mediante affissione, nel medesimo termine, presso la sede associativa oppure pubblicazione nel sito internet dell’associazione.
2. L’avviso deve contenere la sede, la data, l’ora e l’ordine del giorno, sia per la prima sia per la seconda convocazione dell’Assemblea.
3. L’Assemblea è convocata obbligatoriamente entro il 30 aprile di ogni anno, per l’approvazione del Rendiconto.
4. La convocazione dell’Assemblea può altresì avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del Consiglio direttivo o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati aventi diritto.

Articolo 11 – Partecipazione all’Assemblea – Democraticità

1. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea tutti gli associati,
2. I maggiorenni in regola con il pagamento dei contributi associativi, avranno anche il diritto di voto con la formula del diritto del voto singolo, “una testa un voto”.
3. La partecipazione dell’associato all’Assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega solo ad altri associati aventi diritto a voto; ciascun associato può essere portatore di una sola delega.

Articolo 12 – Costituzione dell’Assemblea

1. L’Assemblea è validamente costituita:
a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto;
b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto al voto.

Articolo 13 – Attribuzioni dell’Assemblea

1. Sono compiti dell’Assemblea:
a) se prevista approvare la relazione del Consiglio direttivo sull’attività dell’anno associativo trascorso;
b) eleggere, con una prima votazione, il Consiglio direttivo.
c) approvare il rendiconto economico-finanziario;
d) approvare i programmi dell’attività da svolgere ed il preventivo di spesa;
e) decidere su tutte le questioni che il Consiglio direttivo ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dagli associati;
f) deliberare le modificazioni statutarie;
g) deliberare lo scioglimento dell’associazione e nominare i liquidatori.
2. Le proposte degli associati devono essere comunicate al Consiglio direttivo in tempo utile per essere inserite nell’ordine del giorno nell’avviso di convocazione dell’Assemblea.

Articolo 14 – Approvazione delle deliberazioni assembleari

1. Le deliberazioni dell’Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti).
2. Le deliberazioni dell’Assemblea per le modificazioni statutarie e per la liquidazione dell’associazione devono essere approvate:
a) in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza di tutti gli associati aventi diritto al voto;
b) in seconda convocazione, con il voto favorevole di oltre un quinto di tutti gli associati aventi diritto al voto.
3. I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente dell’associazione e sono liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all’assemblea.

Articolo 15 – Eleggibilità – Incompatibilità

1. Alle cariche associative possono essere eletti liberamente gli associati.
2. E’ fatto divieto ai componenti del consiglio direttivo di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI ai sensi dell’art 11 del Dlgs 36/2021.

Articolo 16 – Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di tredici consiglieri I consiglieri durano in carica cinque anni e rimangono in carica fino alla approvazione del bilancio del quarto anno successivo in cui sono entrati in carica.
2. Si riunisce almeno una volta all’anno; può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.
3. L’assenza ingiustificata di un consigliere per almeno tre riunioni può essere titolo per l’esclusione dal medesimo organo previa delibera del consiglio stesso

Articolo 17 – Attribuzioni del Consiglio direttivo

1. Al Consiglio direttivo sono devolute tutte le attribuzioni relative all’organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell’associazione.
2. Tra l’altro, il Consiglio direttivo
a) predispone il rendiconto economico-finanziario, e se previsti la relazione sull’attività associativa ed i programmi dell’attività da svolgere, da sottoporre all’Assemblea;
b) determina l’ammontare della quota associativa degli associati e delle categorie dei tesserati;
c) stabilisce la data e l’ordine del giorno dell’Assemblea;
d) esegue le deliberazioni dell’Assemblea;
e) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l’organizzazione dell’attività associativa;
f) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell’associazione;
g) amministra il patrimonio associativo, gestisce l’associazione e decide su tutte le questioni associative che non siano di competenza dell’Assemblea;
h) delibera i provvedimenti di ratifica delle di radiazione degli associati/tesserati;
i) determina il numero dei consiglieri che compongono il Consiglio Direttivo di successiva nomina nei limiti di quanto indicato dall’art. 16 dello statuto
l) eleggere il Presidente fra i componenti del medesimo Consiglio.

Articolo 18 – Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina l’attività per il regolare funzionamento dell’associazione, adotta i provvedimenti a carattere d’urgenza con l’obbligo di riferirne al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva.>

FONDO COMUNE – BILANCIO
Articolo 19 – Fondo comune – Entrate

1. Il Fondo comune è costituito:
a) dalle quote di partecipazione degli associati e dei tesserati e dagli eventuali versamenti degli stessi al fondo iniziale di dotazione;
b) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all’associazione;
c) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.
2. Le entrate annuali dell’associazione sono costituite:
a) dalle quote associative degli associati e dalle erogazioni liberali degli associati, di terzi, di enti pubblici e privati;
b) dai corrispettivi specifici ex Art.148 TUIR;
c) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività diverse, come previsto dall’art.3, attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Articolo 20 – Contributi degli associati e dei tesserati

1. Ogni associato e tesserato deve versare i contributi stabiliti dall’associazione, alle scadenze e con le modalità da essa indicate.
Le quote suddette di associato e tesserato quote possono essere anche di importi diversi fra loro.

Articolo 21 – Rendiconto economico-finanziario e preventivo di spesa

1. L’esercizio dell’associazione coincide con l’anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile seguente il Presidente dell’associazione deve sottoporre all’approvazione dell’assemblea il rendiconto economico-finanziario relativo all’attività complessivamente svolta nell’esercizio precedente.
3. Il rendiconto regolarmente approvato deve essere tenuto e conservato presso la sede dell’associazione.

Articolo 22 – Rinvestimento degli avanzi di gestione

1. Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere rinvestiti nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 3.
2. Durante la vita dell’associazione è vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

SCIOGLIMENTO

Articolo 23 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea con le maggioranze previste dall’articolo 14.
2. L’Assemblea deve contestualmente:
a) nominare il o i liquidatori determinandone i poteri nel caso ci siano beni da liquidare;
b) devolvere a fini sportivi l’intero patrimonio residuo, individuando il o i destinatari.

Articolo 24 – Obbligo di devoluzione del patrimonio a fini sportivi

1. In ipotesi di scioglimento è fatto obbligo all’associazione di devolvere fini sportivi l’intero patrimonio residuo, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

DISCIPLINA E VERTENZE

Articolo 25 – Provvedimenti disciplinari

Sia la F.I.T.P. , sia altri Enti cui l’Associazione è Affiliata, sia l’Associazione possono adottare i provvedimenti disciplinari di cui ai successivi articoli 28 e 29 indipendentemente gli uni dall’altra.

Articolo 26 – Provvedimenti disciplinari della Associazione

I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio Direttivo nei confronti degli associati, tesserati e degli atleti aggregati sono:
a) ammonizione;
b) sospensione a termine ( fino al massimo di un anno );
c) radiazione.
Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell’addebito e deve garantire il diritto di difesa dell’incolpato.

Articolo 27 – Provvedimenti disciplinari della F.I.T.P. , e/o altriGli organi di giustizia della F.I.T.P. , e/o di altre F.S.N. o Enti di Promozione, cui l’Associazione intente in seguito affiliarsi, possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:

a) della Associazione;
b) degli amministratori e dirigenti della Associazione;
c) dei tesserati F.I.T.P. , o altri all’interno di ogni propria competenza, della Associazione.

Articolo 28 – Responsabilità della Associazione per i provvedimenti disciplinari della F.I.T.P.  o altri

La Associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati, ed atleti tesserati aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della F.I.T.P. , o altri cui è affiliata.

Articolo 29 – Clausola compromissoria interna – Collegio arbitrale

Gli associati, e gli atleti tesserati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con la Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.
Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell’art. 809 del Codice di procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali od associativi.
Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamato quanto espressamente disposto dallo Statuto Nazionale e dal Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Tennis.

Articolo 30 – Vincolo di giustizia – Clausola compromissoria federale

L’Associazione, dal momento della affiliazione, gli associati, e gli atleti tesserati aggregati dal momento dell’ammissione alla Associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti F.I.T.P. e di ogni altra Federazione Sportiva e/o Ente di promozione sportiva cui viene presentata domanda di ammissione.
I provvedimenti adottati dagli organi dell’Associazione hanno piena e definitiva efficacia nei confronti degli associati e dei tesserati.

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 31 – Richiamo normativo

Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme in materia del Codice civile e delle leggi speciali, se ed in quanto applicabili.