Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CIRCOLO ARCI LA LIMONAIA

DEFINIZIONE E FINALITA’

Art. 1

Nello spirito della Costituzione Repubblicana ed in base agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è corrente con sede in Sesto Fiorentino (FI), viale XX Settembre n. 198, un’associazione territoriale che assume la denominazione di “CIRCOLO ARCI LA LIMONAIA, Associazione sportiva dilettantistica e culturale”.

Art. 2

L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario democraticamente unitario e antifascista. Non persegue finalità di lucro.

Art. 3

L’associazione ha come scopo e finalità quelle sportive, culturali e sociali in genere. In particolare:

1. Sportive: l’esercizio e la promozione di attività motorie e sportive, lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento, e per il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva, l’organizzazione di manifestazioni gare e tornei. La formazione e la partecipazione di squadre che potranno disputare tornei e campionati delle federazioni, enti sportivi e fra soci dell’associazione. Al fine di promuovere il miglioramento psicofisico dei propri associati, potranno essere attivate ove necessario, quelle iniziative atte a soddisfare tali esigenze.

2. Culturali e sociali: essere protagonisti di lotta e di iniziativa per la crescita democratica del Paese e per l’affermazione culturale, politica e sociale dei lavoratori e dei cittadini, attraverso una effettiva pluralità di partecipazione alle decisioni per lo sviluppo civile e dispiegando una battaglia civile contro ogni forma di ingiustizia, discriminazione, ignoranza, intolleranza, violenza e censura per l’affermazione di una cultura non violenta e pacifista, per la formazione di una società aperta e multietnica.

3. Favorire l’estensione di attività culturali, sportive e ricreative e di forme consortili tra associazioni ed altre organizzazioni democratiche.

4. Avanzare proposte agli enti pubblici, partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale (comitati di quartiere, di circoscrizione), ai consigli di fabbrica, di scuola e d’istituto, per una adeguata programmazione culturale sul territorio e per la gestione sociale degli impianti e delle istituzioni culturali, sportive e ricreative, posti in essere dagli enti pubblici.

5. Organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo dei soci. L’associazione ritiene fondamentale favorire l’inserimento dei “diversamente abili” sia a livello sportivo che culturale e sociale, mettendo in essere tutte quelle iniziative necessarie.

L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà collaborare con altre realtà sia sportive, culturali, ed economico imprenditoriali esistenti sia a livello locale che nazionale ed internazionale. Potrà collaborare con enti pubblici e privati con i quali potrà stipulare accordi e/o convenzioni, sia in proprio che in collaborazione con altri enti, organismi e associazioni aventi finalità similari. L’associazione potrà promuovere la costituzione di associazioni specifiche per la cura di particolari settori di attività o anche fissare sedi secondarie decentrate nell’ambito sia nazionale che internazionale. L’associazione ritiene come fondamentale divulgare una “cultura sportiva” al passo con i tempi e potrà pertanto promuovere dei corsi di aggiornamento per istruttori ed addetti ai lavori favorirà in tutti i casi la partecipazione dei propri associati e collaboratori a tutte quelle iniziative ritenute necessarie per il miglioramento e la conoscenza sempre più approfondita delle tematiche inerenti lo sport e le attività motorie. L’associazione ritiene fondamentale favorire l’inserimento dei “diversamente abili” sia a livello sportivo che culturale e sociale, mettendo in essere tutte quelle iniziative necessarie.

Art. 4

L’associazione è affiliata o si affilierà alle Federazioni Italiane Sportive ed agli Enti di Promozione Sportiva e di Cultura e Ricreazione alle quali riterrà opportuno aggregarsi accettando espressamente ed applicando i regolamenti e quant’altro deliberato dai competenti organi Federali e degli Enti.

L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell’eguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumete lavoratori dipendenti e avvalersi di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture qualificare e specializzare le proprie attività.

 

I SOCI

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.

Agli aspiranti soci sono richiesti l’accettazione e l’osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 6

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

1. Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;

2. Dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 7

L’ammissione a socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo il quale si riserva il diritto di accogliere o respingere le domande di ammissione.

In questo secondo caso la domanda dovrà essere respinta entro trenta giorni dalla data di presentazione; dietro ricorso dell’interessato tale domanda potrà essere riesaminata nella prima assemblea ordinaria.

Al momento della sua ammissione il socio riceverà la tessera sociale dell’associazione, documento atto a qualificarlo come tale.

Art. 8

La qualifica di socio si intende rinnovata annualmente con il pagamento della quota sociale e la consegna della nuova tessera.

I soci hanno diritto a:

1. Frequentare i locali dell’associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall’associazione;

2. Riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’associazione;

3. Discutere ed approvare i rendiconti;

4. Eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 (otto) giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea.

Art. 9

I soci sono tenuti:

–   Al pagamento della tessera sociale;

– All’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e della deliberazioni prese dagli organi sociali.

0Art. 10

La qualifica di socio si perde per:

1. Decesso;

2. Mancato pagamento della quota sociale;

3. Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;

4. Espulsione o radiazione.

Art. 11

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

1. Non ottemperare alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

2. Arrecare, in qualunque modo, danni morali o materiali all’associazione;

3. Denigrare l’associazione, i suoi organi sociali, i suoi soci;

4. Attentare in qualche modo al buon andamento dell’associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;

5. Commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;

6. Appropriarsi indebitamente dei fondi sociali, di atti, di documenti o di quant’altro di proprietà dell’associazione.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

I soci radiati o espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria oppure al Collegio dei Garanti Provinciali entro trenta giorni.

 

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 12

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

1. Dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’associazione;

2. Dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

3. Dal fondo di riserva.

Art. 13

L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E’ comunque facoltà degli aderenti all’associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono, comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione nè in caso di morte, d’estinzione, di recesso o d’esclusione dall’associazione può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare nè per successione a titolo universale. I contributi ordinari sono dovuti per l’intero anno solare indipendentemente dal periodo dell’avvenuta associazione. L’associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno solare in corso.

 

IL RENDICONTO

Art. 14

Il rendiconto economico e finanziario comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’assemblea entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Il rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentono di determinare la competenza dell’esercizio.

Art. 15

Il residuo attivo del rendiconto sarà devoluto come segue:

1. il 10% (dieci  per cento) al fondo riserva;

2. il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.

E’ vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

GLI ORGANI SOCIALI

Art. 16

Sono organi dell’associazione:

1. Assemblea generale dei soci;

2. Consiglio Direttivo;

3. Collegio dei sindaci revisori, se eletto.

 

L’ASSEMBLEA

Art. 17

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie e rappresentano il massimo organo deliberatario dell’associazione.

Le riunioni dell’assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, da esporsi in bacheca presso la sede sociale almeno 8 (otto) giorni prima o da recapitare al domicilio di ogni socio. Fra la prima e la seconda convocazione dovrà esserci un intervallo di almeno un’ora.

Art. 18

L’assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 giugno successivo. Essa:

1. Elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri che propone i nomi dei soci candidati, controlla lo svolgimento delle elezioni e firma gli scrutini;

2. Approva il rendiconto;

3. Procede alla nomina delle cariche sociali;

4. Approva gli stanziamenti per le iniziative previste dall’art. 3 del presente statuto;

5. Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Art. 19

L’assemblea straordinaria è convocata:

1. Tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;

2. Ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio Sindacale;

3. Allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 (un quinto) dei soci.

L’assemblea dovrà avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data in cui viene richiesta.

L’assemblea straordinaria:

1. Delibera le modifiche statutarie;

2. Decide su tutte le questioni che il Presidente o il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre all’Assemblea in via ordinaria.

3. Delibera lo scioglimento dell’Associazione.

Art. 20

In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci con diritto di voto.

In seconda convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

Art. 21

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutino segreto, quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

Per le elezioni delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.

Alla votazione partecipano tutti i soci con diritto di voto. E’ ammissibile la delega ma ciascun associato non potrà rappresentarne più di uno associato.

Art. 22

L’assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e da un segretario nominati dall’assemblea stessa; le deliberazioni dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali. Le deliberazioni, prese validamente a norma del presente statuto vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 23

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 13 (tredici) membri eletti dall’Assemblea degli associati, fra gli associati e dura in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, Il Segretario Amministrativo, il Cassiere e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell’attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall’assemblea, detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Le funzioni del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale, se eletto,  sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l’espletamento dell’incarico.

E’ fatto divieto al Presidente, al Vice Presidente ed a tutti i componenti del consiglio direttivo di ricoprire le medesime cariche in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o discipline associate se riconosciute dal Coni, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni mese e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

Art. 26

Il Consiglio Direttivo deve:

1. Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto;

2. Nominare il responsabile tecnico-sportivo, quello culturale e quello sociale;

3. Stabilisce annualmente la quota associativa;

4. Fissare la data dell’Assemblea ordinaria annuale e curare l’esecuzione delle deliberazioni;

5. Redigere il rendiconto;

6. Compilare i progetti d’impiego del residuo del rendiconto da sottoporre all’assemblea;

7. Stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;

8. Formulare il regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;

9. Deliberare sull’ammissione dei soci come previsto dall’articolo 6 (sei) del presente statuto;

10. Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci.

Art. 27

La firma e la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente, con facoltà altresì per lo stesso di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all’uopo avvocati e procuratori.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

 

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Art. 29

Il Collegio dei Sindaci Revisori, se eletto, è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

E’ eletto dall’assemblea, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Ha il compito di controllare tutta l’attività amministrativa e finanziaria dell’associazione, nonché di verificare l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Relaziona al Consiglio Direttivo e all’assemblea.

Si riunisce ordinariamente almeno tre volte l’anno (ogni quattro mesi) e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri.

Art. 30

I Sindaci Revisori devono assistere alle sedute del Consiglio Direttivo.

Art. 31

Le cariche di Consigliere e Sindaco Revisore sono incompatibili tra loro.

 

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 32

In caso di scioglimento l’assemblea delibera, sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Il patrimonio dell’associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

 

 

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 33

L’eventuali controversie tra i soci, o tra questi e l’associazione sono sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione se consentito dalla legge alla competenza di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale competente per la sede dell’associazione.

Art. 34

Per quanto non previsto nel presente statuto l’assemblea decide a maggioranza assoluta dei partecipanti, a norma di Codice Civile e delle leggi vigenti.

 

Il Presidente                                                                          Il Segretario

F.to Piero Ricceri                                                                   F.to Roberto Carnesecchi

 

Registrato all’agenzia delle entrate di Firenze ufficio locale 2 il 26 gennaio 2006 al nr. 774 serie 3/A

 

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